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Il codice delle obbligazioni definisce le regole per una contabilità ordinata che implica un inventario, un bilancio completo e un conto complessivo.
In Svizzera, le seguenti società hanno l’obbligo di tenere una contabilità e di presentare dei conti conformemente alle regole stabilite nel Codice delle obbligazioni (art. 957 e seguenti):
Le ditte individuali e le società di persone la cui cifra d’affari non supera i CHF 500’000 devono tenere una contabilità di base semplificata che comporti soltanto le fatture, i giustificativi ed il patrimonio.
L’obbligo di tenere una contabilità significa in particolare che è necessario redigere un inventario (958c al.2), così come un bilancio completo e un conto dei profitti, con tutti i giustificativi.
I documenti contabili e i diversi rapporti legati alla contabilità dell’impresa devono essere conservati per almeno dieci anni (art958f, CO). Vi sono delle disposizioni speciali che si applicano anche ai documenti archiviati su supporti elettronici o sotto forma equivalente. 958f. al.3